Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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C.M. 29/03/2002

1. di applicare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,9 per mille, per: unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale che ai sensi dell'art. 14 del regolamento comunale di disciplina dell'applicazione dell'I.C.I., approvato in data 29 dicembre 1998 con atto consiliare n. 79 e modificato con atto consiliare n. 87 approvato in data 9 dicembre 1999: Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Sono equiparate all'abitazione principale

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate

e) le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterali entro il primo grado (genitori, figli e fratelli)

f) le pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (magazzino, autorimessa, tettoia) anche se ubicate in diverso edificio o complesso immobiliare nel quale È sita l'abitazione principale, purché non utilizzate

3. di applicare per l'anno 2002 l'aliquota del 6,3 per mille per tutti gli altri casi; 4. di mantenere quale detrazione dall'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale l'importo minimo di e 104,00; 5. di stabilire in e 208,00 (e 104,00 ordinaria + e 104,00 ulteriore) la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e requisiti stabiliti e specificati nel presente atto deliberativo. Ulteriore detrazione per l'abitazione principale di e 104,00 (aumento da e 104,00 a e 208,00). Condizioni di base Il richiedente ed i componenti della propria famiglia non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali pertinenze, lettera f) del punto 2 dell'art. 14 del regolamento l.C.l., nè devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione). Sono esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate nelle categorie A/1 (tipo signorile), A/8 (ville) ed A/9 (castelli e palazzi). Particolari situazioni aventi diritto all'ulteriore detrazione

a) famiglie con tre o più figli: nuclei familiari con tre o più figli a carico in età non superiore a 26 anni, con un reddito familiare complessivo non superiore a e 8.264,00 pro-capite

b) famiglie con portatori di handicap: nuclei familiari che includono portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 o persone non autosufficienti con attestazione di invalidità civile non inferiore al 75% e con reddito familiare complessivo non superiore a e 8.264,00 pro-capite

c) famiglie assistite: nuclei familiari che comprendono persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti alla data del 1 gennaio 2002. Criteri applicativi Il contribuente deve presentare una richiesta nella quale deve autocertificare quanto segue (utilizzando i modelli messi a disposizione dal servizio tributi): nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, reddito imponibile proprio e di tutti i componenti la famiglia ed inoltre di essere in possesso di tutti i requisiti di base richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione per abitazione principale fino a e 208,00. In relazione ai dati relativi al reddito si precisa che:

1. il reddito di riferimento È quello imponibile I.R.P.E.F./2001 complessivamente conseguito dal nucleo familiare (cioè dai componenti risultanti dallo stato di famiglia) alla data del 1 gennaio 2002; 2. il reddito pro-capite si ottiene dividendo il reddito della famiglia per il numero dei componenti. I requisiti richiesti, al fine del godimento della menzionata maggiore detrazione di e 208,00, devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2002. L'autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata al servizio tributi del Comune di Conselice, oppure consegnata a mano al medesimo servizio tributi entro e non oltre il termine di pagamento della prima rata di versamento per l'anno 2002. I contribuenti che hanno inviato l'autocertificazione, al momento del pagamento delle rate di versamento per l'anno 2002, potranno già tenere conto della detrazione richiesta. L'amministrazione effettuerà idonei controlli sulle autocertificazioni mediante l'acquisizione diretta di informazioni nei confronti delle amministrazioni certificanti oppure richiedendo all'interessato, la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto legislativo n. 504/1992, fermo restando quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni false o mendaci. (Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. da applicare in territorio del Comune di Corfinio per l'anno 2002, confermando la misura del 5 per mille, già in vigore per gli anni precedenti. (Omissis) . Il Comune di CORLETO MONFORTE (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 2. di determinare l'aliquota I.C.I., per l'anno 2002, nella misura del 4 per mille in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia, (Omissis) con la riduzione del 50 per cento per gli immobili inagibili o inabitabili o di fatto non abitati (prevista daIIart. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

504), e la detrazione di (L. 200.000) e 103,29 per l'abitazione principale (prevista dall'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo n. 504 deI 30 dicembre 1992); (Omissis). Il Comune di CORNELIANO D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis);

1. di determinare, per l'anno 2002, la misura della detrazione I.C.I. da applicare all'abitazione principale, nella misura minima prevista per Legge, pari ad e 103,291; 2. di prendere atto della determinazione dell'aliquota anno 2002, nella misura unica del 6 per mille fissata dalla giunta comunale con atto deliberativo n. 117, del 29 novembre 2001; (Omissis). Il Comune di CORTANDONE (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis);

1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., nella misura unica del 6,5 per mille. (Omissis) . Il Comune di CORTE DÈ CORTESI CON CIGNONE (provincia di Cremona) ha adottato il 29 novembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis);

1. di stabilire, per quanto esposto in narrativa per le aliquote dell'l.C.l nelle seguenti misure

a) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale 6 per mille

b) altre unità immobiliari 6 per mille

c) altre unità immobiliari diversi dalle abitazioni (terreni agricoli, aree fabbricabili) 6 per mille; 2. di fissare, per quanto esposto in narrativa, le detrazioni nelle seguenti misure: aliquote in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o volti al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico: 1 per mille. Le aliquote di cui alla lettera d) sono da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di anni 3 daIl'inizio dei lavori come già previsto dall'art. 1, comma 5, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997

e) riduzione del 50 per cento, dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati

f) detrazione per l'abitazione principale: e 118,79; 3. di stimare in base alle proiezioni ricavate dal tabulato inviato dal concessionario della riscossione delle imposte e relativo agli introiti relativi al 2001, il gettito complessivo dell'imposta di e 161.201,18 da scrivere all'apposito risorsa del bilancio 2001 per e 161.202,00 (arrotondato). (Omissis). Il Comune di CORTE FRANCA (provincia di Brescia) ha adottato il 21 dicembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); di determinare per l'anno 2002 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per le abitazioni principali e deliberare l'aliquota nella misura del 6,5 per mille per gli altri immobili; 2. di determinare altresÌ la detrazione sull'abitazione principale in e 104,00 annui. (Omissis). Il Comune di COSIO VALTELLINO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 23 novembre e 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille. (Omissis). Il Comune di CREMELLA (provincia di Lecco) ha adottato, il 26 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis);

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per anno 2002, nella misura unica del 5,5 per mille per le abitazioni e per tutti i locali adibiti a box o a posto auto; 2. di confermare in L. 200.000, la detrazione d'imposta per la prima abitazione per l'anno 2002; 3. di determinare l'aliquota deI 7 per mille per il rimanente patrimonio immobiliare diverso dalle abitazioni;

4. di confermare per l'anno 2002, tutto quanto deciso con la deliberazione del commissario straordinario n. 8, del 31 marzo 1999 in merito alla determinazione del valore venale delle aree fabbricabili. (Omissis) . Il Comune di CREMENO (provincia di Lecco) ha adottato il 19 novembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota del 6 per mille su tutte le unità immobiliari; aliquota del 4 per mille per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con detrazione di L. 500.000 che, convertita in Euro, ammonta a 258. (Omissis). Il Comune di CRESPADORO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis);

1. di confermare nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), che sarà applicata in questo Comune per l'esercizio finanziario 2002 e in L. 200.000 pari a e 103,29 annue, la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). Il Comune di CRESPELLANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis);

1. di determinare, per i motivi suddetti, le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 2002 come segue: aliquota ordinaria del 6 per mille; aliquota del 5 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale; aliquota del 7 per mille nel caso di alloggi non locati (non occupati); 2. di prevedere, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione per abitazione principale in L. 200.000, pari a e 103,29; 3. di confermare l'aumento da L. 200.000 a L. 400.000, pari a e 206,58, della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, detrazione che compete esclusivamente ai soggetti che rientrano nelle condizioni di seguito specificate:

 

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